Gruppo Specializzato Fisioterapisti Sclerosi Multipla

Statuti

Binningen, gennaio 2002

1. Nome / sede / anno d’esercizio
1.1. Il «Gruppo specializzato di fisioterapia per pazienti affetti da sclerosi multipla» costituisce una società ai sensi dell’articolo 60 del CC svizzero.
1.2. La sede coincide con il luogo di residenza della presidente e l'indirizzo della società è: Fachgruppe Physiotherapie bei Multipler Sklerose, 4102 Binningen.
1.3. L’anno d’esercizio corrisponde all’anno civile.

2. Finalità
2.1. La società rappresenta e promuove gli interessi specialistici e di politica del lavoro delle/dei fisioterapiste/i nell’ambito della terapia per la sclerosi multipla.
2.2. La società è responsabile della formazione continua e dell’aggiornamento professionale costanti delle/dei fisioterapiste/i nell’ambito della terapia per le persone con SM.
2.3. La società stabilisce i requisiti tecnici e le modalità di certificazione delle/dei terapiste/i specializzati nella SM.
2.4. La società non è a scopo di lucro.

3. Affiliazione
3.1. I membri attivi della società sono fisioterapiste/i accettate/i nell’elenco delle/dei terapiste/i specializzati nella SM. Essi devono essere anche iscritti alla Società svizzera SM. Possono affiliarsi collettivamente anche le cliniche che tra le proprie specializzazioni annoverano la terapia della SM. Per poter godere dell’affiliazione collettiva, è necessario che la/il fisioterapista dirigente o una/un fisioterapista responsabile della terapia per le persone con SM sia affiliata/o singolarmente. Il diritto di voto spetta solamente ai soci singoli. Tutti coloro che desiderano sostenere gli obiettivi della società possono diventare soci passivi. Possono essere nominate soci onorari le persone che abbiano acquisito particolari meriti nell’ambito della terapia dei pazienti con SM.
3.1.1. Le ergoterapiste e gli ergoterapisti che abbiano conseguito 4 giorni di formazione (24 ore di lezione) sul tema sclerosi multipla possono ottenere un’affiliazione come ospiti. Verranno inseriti in un elenco separato come «terapista specializzata/o nella SM – ergoterapia» e potranno partecipare ai corsi di aggiornamento professionale del GSFSM e fornire la loro consulenza alle commissioni. Non dispongono di un diritto di voto attivo.
3.2. Acquisizione dell’affiliazione attiva
Per ottenere l’affiliazione attiva è necessario disporre di un attestato di formazione continua di almeno 4 giorni di formazione (24 ore di insegnamento) in tematiche legate alla sclerosi multipla o nel trattamento di pazienti affetti da SM (tale formazione non deve risalire a più di 4 anni prima). A tal fine è necessario presentare una domanda di affiliazione al Comitato della società per essere inseriti nell’elenco dei terapisti specializzati nella SM. In casi particolari è possibile presentare alla Commissione specializzata della società una domanda in base a procedura su dossier. Se un socio attivo esistente non soddisfa più i criteri della Commissione specializzata, viene rimosso dalla lista dei terapisti specializzati nella SM. Su richiesta può diventare socio passivo.
3.3. Cessazione dell’affiliazione
L’affiliazione cessa
a) con la morte del socio;
b) con l’uscita del socio: la relativa dichiarazione deve essere presentata in forma scritta al Comitato entro 1 mese dalla fine dell’anno d’esercizio;
c) in seguito a espulsione (vedere 3.4).
Con la cessazione dell’affiliazione si estinguono tutti i diritti derivanti dall’adesione alla stessa. Sono fatti salvi i diritti della società relativi a importi dovuti e ad altri crediti.
3.4. Espulsione
L’espulsione di un socio può avvenire
a) se quest’ultimo è in ritardo di più di sei mesi con il pagamento della propria quota di adesione nonostante due solleciti scritti. Prima dell’espulsione deve essere inviato un sollecito scritto nel quale si specifica che, trascorsa la scadenza indicata, il socio sarà espulso;
b) in caso di violazione di obblighi statutari.
L’espulsione avviene con voto unanime del Comitato. Prima della pronuncia della decisione, il socio deve essere ascoltato entro un termine adeguatamente stabilito.
La decisione di espulsione deve essere comunicata al socio per iscritto, fornendo anche la motivazione. Quest’ultimo ha un mese di tempo dalla ricezione della decisione per presentare ricorso. In questo caso la decisione deve essere esaminata congiuntamente da Comitato e Commissione specializzata ed essere revocata o confermata all’unanimità.
Se il socio non esercita il diritto di ricorso, rinuncia a impugnare la decisione davanti al tribunale.
3.5. Diritti del socio
Tutti i soci hanno il diritto di presentare richieste all’Assemblea generale.
Il diritto di elezione attivo e passivo spetta esclusivamente ai soci attivi.
Tutti i soci hanno diritto a ricevere informazioni, consulenza e aiuto in tutte le questioni relative alla fisioterapia per la SM.
3.6. Doveri dei soci
I soci sono tenuti a versare puntualmente i rispettivi contributi.
Inoltre sono tenuti a rappresentare verso l’esterno gli interessi della società.
I soci attivi devono aggiornarsi secondo le direttive stabilite dalla Commissione specializzata.
I soci sono tenuti a supportare il Comitato e la Commissione specializzata nell’adempimento dei rispettivi doveri e a rispettare le decisioni adottate. Le decisioni prese nell’ambito degli statuti sono vincolanti.
Prima di contattare per iscritto autorità ed esperti/associazioni specializzate e pubblicazioni, se le comunicazioni in questione toccano gli interessi della società, i soci sono tenuti a informare il Comitato e dargli occasione di esprimere un parere.
3.7. Contributo dei soci
I soci versano un contributo. Questo deve essere corrisposto con cadenza annuale, su richiesta del Comitato. L’ammontare del contributo è stabilito dall’Assemblea generale.

4. Organi della società
Gli organi della società sono:
Assemblea generale
Comitato
commissioni
uffici di revisione

5. Assemblea generale
5.1. L’Assemblea generale si riunisce una volta all’anno.
5.2. Essa viene convocata per iscritto dal Comitato indicando i punti all’ordine del giorno con un preavviso di almeno quattro settimane. L’invio della convocazione è sufficiente per il rispetto della scadenza.
5.3. I punti all’ordine del giorno sono stabiliti dal Comitato.
Eventuali proposte di voto e richieste all’Assemblea generale devono essere presentate per iscritto al Comitato entro i 14 giorni precedenti la data fissata per l’Assemblea.
Non è possibile trattare questioni non all’ordine del giorno, ad eccezione delle richieste presentate entro i tempi indicati.
5.4. Il Comitato ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento un’Assemblea generale straordinaria con un preavviso minimo di due settimane.
L’Assemblea generale straordinaria deve essere convocata qualora almeno 1/5 dei soci attivi ne faccia richiesta per iscritto. Tale richiesta deve essere soddisfatta entro due mesi.
5.5. L’Assemblea dei soci non è pubblica; su richiesta, l’Assemblea generale può ammettere la partecipazione di ospiti.

6. Competenze dell’Assemblea generale
L’Assemblea generale è l’organo più importante della società, cui spettano i seguenti poteri.
6.1. Elezione del Comitato.
6.2. Elezione dei revisori e dei sostituti.
6.3. Elezione o conferma dei membri delle commissioni permanenti.
6.4. Nomina dei soci a titolo gratuito e dei soci onorari.
6.5. Approvazione del verbale dell’ultima Assemblea generale.
6.6. Approvazione del rapporto annuale.
6.7. Approvazione del bilancio e fissazione del contributo annuale per i soci attivi e passivi.
6.8. Autorizzazione delle disposizioni esecutive delle commissioni permanenti.
6.9. Decisioni relative alle funzioni assegnate all’organo dagli statuti e alle richieste del Comitato e dei soci.
6.10. Approvazione, modifiche o integrazioni agli statuti.
6.11. Risoluzione della società o fusione della stessa con un’altra organizzazione con finalità analoghe.

7. Procedura decisionale – Capacità decisionale dell’Assemblea generale
7.1. L’Assemblea generale è presieduta da un membro del Comitato, di norma il presidente.
7.2. La capacità decisionale dell’Assemblea generale non è condizionata dal numero di soci presenti.
7.3. Per comprovare la necessaria convocazione è sufficiente che il Comitato assicuri all’Assemblea generale di aver inviato per tempo a tutti i soci un invito scritto con menzione di tutti i punti all’ordine del giorno.
7.4. Le votazioni ed elezioni nell’ambito dell’Assemblea generale avvengono nel rispetto delle seguenti regole.
a) Per i compiti funzionali si applica la maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità dei voti, la decisione spetta alla/al presidente.
b) Per le modifiche agli statuti e l’espulsione di un socio è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti aventi diritto al voto.
c) Per la risoluzione della società o la fusione della stessa con un’altra organizzazione è necessaria una maggioranza di 3/4 dei soci presenti aventi diritto al voto.
d) Per le elezioni, nella prima tornata è richiesta la maggioranza assoluta dei soci presenti aventi diritto al voto, nella seconda la maggioranza relativa.
7.5. Il voto è segreto solo su richiesta.
7.6. Lo svolgimento dell’Assemblea generale deve essere messo a verbale. Il verbale deve essere firmato dal presidente e da chi lo redige.

8. Comitato
8.1. Il Comitato è composto da almeno 4 soci attivi, di cui 1 funge da presidente e un altro da copresidente. Al Comitato allargato appartengono una rappresentanza della Svizzera francese e italiana nonché i rispettivi responsabili delle commissioni.
8.2. Il Comitato affronta tutte le questioni non espressamente attribuite agli altri organi mediante decisione. Esso assicura l’esecuzione delle decisioni dell’Assemblea generale.
8.3. Il mandato dura 3 anni. Al suo scadere, possono essere nuovamente eletti tutti i membri del Comitato. Le dimissioni volontarie devono essere comunicate al Comitato con 3 tre mesi di anticipo.
8.4. Se durante il periodo del mandato si presentano dei posti vacanti nel Comitato, è possibile integrarli tramite cooptazione. I nuovi soci devono essere confermati in occasione dell’Assemblea generale successiva.
8.5. Possono essere nominate a far parte del Comitato anche persone che non appartengono alla società. Tuttavia a tal fine devono essere elette esclusivamente persone all’altezza dei compiti correlati alla carica di un membro del Comitato. Esse disporranno del diritto di voto e di elezione a seconda della loro funzione.
8.6. Al Comitato spettano i diritti e doveri conferitigli dagli statuti e dalla legge. Esso è incaricato dell’amministrazione e dell’utilizzo dei mezzi a disposizione della società. È obbligatoria la tenuta di un registro contabile delle entrate e delle uscite. L’Assemblea generale può incaricare della contabilità anche un ente esterno e indipendente.
8.7. Il presidente ha la facoltà di firmare assieme a un secondo membro del Comitato con effetto giuridicamente vincolante.
8.8. I membri del Comitato esercitano la loro attività a titolo onorifico. Vengono loro rimborsate le spese e, durante il rispettivo mandato, sono esonerati dal versamento del contributo dei soci.
8.9. Le trattative in seno al Comitato vengono verbalizzate.

9. Commissioni permanenti
9.1. Le commissioni permanenti sono composte da almeno 2 soci attivi, eletti dall’Assemblea generale su richiesta del Comitato.
9.2. Spetta al Comitato istituire la commissione e nominarne il responsabile. Essi devono essere poi confermati dall’Assemblea generale successiva.
9.3. Le commissioni permanenti operano autonomamente, seppur in stretta collaborazione con un referente del Comitato. Di conseguenza, i responsabili delle commissioni costituiscono l’anello di congiunzione con il Comitato e partecipano a una riunione annuale con il Comitato allargato e, se necessario, anche alle riunioni infrannuali.
9.4. Il mandato dura 3 anni. Al suo scadere possono essere nuovamente eletti tutti i membri delle commissioni permanenti. Le dimissioni volontarie devono essere comunicate al Comitato con 3 tre mesi di anticipo.
9.5. Se durante il periodo del mandato si presentano dei posti vacanti nel Comitato, è possibile integrarli tramite cooptazione. I nuovi membri devono essere confermati in occasione dell’Assemblea generale successiva.
9.6. Possono essere nominate a far parte delle commissioni permanenti anche persone competenti in materia che non appartengono alla società.
9.7. Le competenze delle commissioni permanenti vengono disciplinate all’interno di disposizioni esecutive corrispondenti. Tali disposizioni esecutive devono essere confermate dall’Assemblea generale su richiesta del Comitato.
9.8. Le trattative delle commissioni permanenti vengono verbalizzate. I loro risultati vengono inoltrati al Comitato a voce o per iscritto il più rapidamente possibile.
9.9. Ogni anno le commissioni permanenti presentano al Comitato un rapporto annuale, all’attenzione dell’Assemblea generale.

10. Ufficio di revisione
10.1. L’Assemblea generale elegge per la durata di un anno 2 revisori dei conti, che non devono appartenere alla società. Essa può incaricare della revisione dei conti anche un ufficio di revisione esterno e indipendente.
10.2 L’ufficio di revisione controlla annualmente fatture, contabilità, giustificativi e consistenza di cassa. Esso presenta all’Assemblea generale una relazione scritta sul conto annuale e i risultati della propria attività di revisione.

11. Finanze
11.1. La società risponde per le passività esclusivamente con il proprio patrimonio.
11.2. L’esercizio finanziario della società coincide con quello solare.

12. Risoluzione
12.1. Se una maggioranza dei 3/4 dei soci aventi diritto di voto presenti si esprime a favore, l’Assemblea generale può stabilire la risoluzione della società. A tal fine è necessario convocare un’Assemblea generale ad hoc.
12.2. In caso di risoluzione dell’associazione, la liquidazione è effettuata dal Comitato, a meno che l’Assemblea generale non nomini a tal fine particolari liquidatori. La decisione in merito all’utilizzo del patrimonio della società spetta all’Assemblea generale su richiesta del Comitato. È esclusa la distribuzione ai soci.
12.3. Se la società si scioglie per unirsi a un’altra organizzazione con finalità simili, l’Assemblea generale stabilisce su proposta del Comitato le modalità più precise.

13. Entrata in vigore
I presenti statuti sono stati approvati in occasione dell’Assemblea di fondazione del 12 gennaio 2002.
Essi entrano in vigore il giorno dell’approvazione.